In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 608 bis c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 608 bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

L'esecuzione di cui all'[articolo 605](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-605) si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente [modificato] . 113a 115 116

Aggiornamenti

113a Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115 Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116 Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

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