In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 51 c.p.c. — Astensione del giudice

Testo dell'articolo

Art. 51. Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se e' tutore, curatore , amministratore di sostegno [modificato] , procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 8792

Aggiornamenti

87 La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell' articolo 52 del Codice di procedura civile , oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall' articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile . Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

92 Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l' art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori." - (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 51 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale