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Art. 502 c.p.c. — Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Testo dell'articolo

Art. 502. Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Salve le disposizioni speciali del codice civile , per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca [modificato] si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

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Avv. Federico Papa
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