Art. 441 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 441. Consulente tecnico in appello
Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'[articolo 437](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-437), puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'[articolo 423](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-423). Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza. [modificato]
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Note professionali
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