Art. 436 c.p.c. — Costituzione dell'appellato e appello incidentale
Testo dell'articolo
Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito ... [modificato] di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. 178 Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Aggiornamenti
178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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