Art. 397 c.p.c. — Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Testo dell'articolo
Art. 397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 171 173
Aggiornamenti
171 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
173 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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