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Art. 266 c.p.c. — Revisione del conto approvato
Testo dell'articolo
Art. 266. Revisione del conto approvato
La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.
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