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Art. 262 c.p.c. — Poteri del giudice istruttore

Testo dell'articolo

Art. 262. Poteri del giudice istruttore

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'. Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

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Avv. Federico Papa
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