Art. 219 c.p.c. — Redazione di scritture di comparazione
Testo dell'articolo
Art. 219. Redazione di scritture di comparazione
Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
