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Art. 219 c.p.c. — Redazione di scritture di comparazione

Testo dell'articolo

Art. 219. Redazione di scritture di comparazione

Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.

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Avv. Federico Papa
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