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Art. 20 c.p.c. — Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Testo dell'articolo
Art. 20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
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