Art. 169 c.p.c. — Ritiro dei fascicoli di parte
Testo dell'articolo
Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte
Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare ... [modificato] dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato [modificato] ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. 178 Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo cartaceo [modificato] all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. 178
Aggiornamenti
178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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