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Art. 50-bis cod. pari opp. - Prevenzione delle discriminazioni

Testo dell'articolo

Art. 50-bis. Prevenzione delle discriminazioni

1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.

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