Art. 39-bis cod. pari opp. - Risoluzione alternativa delle controversie
Testo dell'articolo
Art. 39-bis. Risoluzione alternativa delle controversie
1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell'[articolo 410](/it-IT/fonte/codice-delle-pari-opportunita/art-410) del codice di procedura civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni. [modificato]
2. L' Organismo per la parita' puo' svolgere attivita' di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione e' gratuita per il ricorrente. [modificato] 18
Aggiornamenti
18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la presente modifica decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.
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