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Art. 39 cod. pari opp. - Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14

Testo dell'articolo

Art. 39. Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n

125, articolo 4, comma 14)

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall' articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge [modificato] non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.

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