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Art. 19 cod. pari opp. - Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità

Testo dell'articolo

Art. 19. Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita'

1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'. [modificato]

2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. [modificato]

3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [modificato] 18


Aggiornamenti

18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del presente articolo decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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