Art. 16 cod. pari opp. - Sede e attrezzature
Testo dell'articolo
Art. 16. Sede e attrezzature
1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di area vasta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [modificato] . L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa. 18
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [comma abrogato] . 18
Aggiornamenti
18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 decorrono dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.
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