Art. 232 D.Lgs. n. 285/1992 — Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
Testo dell'articolo
Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici [modificato] mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3 , comma 2, [modificato] della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione [modificato] .
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
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