In vigoreNormativaCodice Della Strada

Art. 227 D.Lgs. n. 285/1992 — Servizio e dispositivi di monitoraggio

Testo dell'articolo

Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio

##### Art. 227. - Servizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [modificato] , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [modificato] .

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [modificato] a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 227 D.Lgs. n. 285/1992

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale