Art. 203 D.Lgs. n. 285/1992 — Ricorso al prefetto
Testo dell'articolo
Art. 203. Ricorso al prefetto
##### Art. 203. - Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall' articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 .
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
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