Art. 198 D.Lgs. n. 285/1992 — Piu' violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
Testo dell'articolo
Art. 198. Piu' violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
##### Art. 198. - più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni , relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, [modificato] che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
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