In vigoreNormativaCodice Della Strada

Art. 195 D.Lgs. n. 285/1992 — Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Testo dell'articolo

Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

quelli massimi di cui al comma 1. 180 191 197

3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite.


Aggiornamenti

180 La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 497) che "In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all' articolo 195, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ".

191 La L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , ha disposto (con l'art. 1, comma 497) che "In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e' sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all' articolo 195, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Il decreto previsto dall' articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025".

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