Art. 159 D.Lgs. n. 285/1992 — Rimozione e blocco dei veicoli
Testo dell'articolo
Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli
##### Art. 159. - Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (35)
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
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