Art. 93-bis D.Lgs. n. 285/1992 — Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
Testo dell'articolo
Art. 93-bis. Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
all'estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato e' trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e' restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
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