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Art. 57 D.Lgs. n. 285/1992 — Macchine agricole

Testo dell'articolo

Art. 57. Macchine agricole

##### Art. 57. - Macchine agricole

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita' di cui all'[articolo 2135](/it-IT/fonte/codice-della-strada/art-2135) del codice civile e nelle attivita' di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada [modificato] :

a) per il proprio trasferimento [modificato] ;

b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attivita' di gestione forestale [modificato] ;

c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attivita' dell'impresa agricola [modificato] . È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;

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