Art. 74 cod. prop. ind. — Invenzioni militari
Testo dell'articolo
Art. 74. Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
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