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Art. 59 cod. prop. ind. — Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Testo dell'articolo

Art. 59. Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo [modificato]

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Avv. Federico Papa
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