Art. 243 cod. prop. ind. — Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca
Testo dell'articolo
Art. 243. Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall' articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente. [modificato]
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