Art. 230 cod. prop. ind. — Pagamento incompleto od irregolare
Testo dell'articolo
Art. 230. Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'[articolo 227](/it-IT/fonte/codice-della-proprieta-industriale/art-227), comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare [modificato] . Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .
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