In vigoreNormativaCodice Della Proprieta Industriale

Art. 228 cod. prop. ind. — Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

Testo dell'articolo

Art. 228. Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 228 cod. prop. ind.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale