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Art. 209 cod. prop. ind. — Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

Testo dell'articolo

Art. 209. Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo' consistere anche nella sede [modificato] dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

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Avv. Federico Papa
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