Art. 183 cod. prop. ind. — Nomina degli esaminatori
Testo dell'articolo
Art. 183. Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette. [modificato]
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e' inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non puo' superare le trenta unita'.
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