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Art. 227 cod. nav. — Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

Testo dell'articolo

Art. 227. Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

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Avv. Federico Papa
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