Art. 227 cod. nav. — Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Testo dell'articolo
Art. 227. Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
