In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 817 cod. nav. — Imbarco di merci vietate o pericolose

Testo dell'articolo

Art. 817. Imbarco di merci vietate o pericolose

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 817 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale