Art. 817 cod. nav. — Imbarco di merci vietate o pericolose
Testo dell'articolo
Art. 817. Imbarco di merci vietate o pericolose
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza. [modificato]
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