Art. 202 cod. nav. — Nave sospetta di tratta di schiavi
Testo dell'articolo
Art. 202. Nave sospetta di tratta di schiavi
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.
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