Art. 789 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 789. Lavoro aereo per conto di terzi
I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC. [modificato]
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