Art. 780 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 780. Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori
Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'[articolo 943](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-943). [modificato]
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