Art. 775 cod. nav. — Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 775. Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile , le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.
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