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Art. 760 cod. nav. — Cancellazione dell'aeromobile dal registro

Testo dell'articolo

Art. 760. Cancellazione dell'aeromobile dal registro

L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) e' perito o si presume perito;

b) e' stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 756;

d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilita'. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti. [modificato] Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759. In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759. Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilita'. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonche' pubblicita', secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale. [modificato] Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile puo' essere anche disposta d'ufficio.

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