Art. 754 cod. nav. — Assegnazione di marche temporanee
Testo dell'articolo
Art. 754. Assegnazione di marche temporanee
Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprieta' o nella sua disponibilita', che siano gia' iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attivita' di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad acquirenti. Sono, altresi', assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprieta' di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se gia' immatricolati. Il periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione. [modificato]
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