Art. 1248 cod. nav. — Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio
Testo dell'articolo
Art. 1248. Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio
Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1248 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
