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Art. 1248 cod. nav. — Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio

Testo dell'articolo

Art. 1248. Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio

Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.

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Avv. Federico Papa
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