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Art. 118 cod. nav. — Matricole e registri del personale marittimo

Testo dell'articolo

Art. 118. Matricole e registri del personale marittimo

La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

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Avv. Federico Papa
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