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Art. 1216 cod. nav. — Navigazione senza abilitazione

Testo dell'articolo

Art. 1216. Navigazione senza abilitazione

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' . . . [modificato] che non sia in vigore. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.

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Avv. Federico Papa
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