Art. 1197 cod. nav. — Rifiuto di cooperare al ricupero
Testo dell'articolo
Art. 1197. Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . . [modificato] , essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.
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