Art. 1180 cod. nav. — Assunzione abusiva di stranieri
Testo dell'articolo
Art. 1180. Assunzione abusiva di stranieri
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.59 La stessa sanzione [modificato] si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.59
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto: - (con l'art. 12, comma 3, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 12, comma 3, lettera b che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."
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