Art. 106 cod. nav. — Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Testo dell'articolo
Art. 106. Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.
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