Art. 96 cod. nav. — Marittimi abilitati al pilotaggio
Testo dell'articolo
Art. 96. Marittimi abilitati al pilotaggio
Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
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