Art. 86 cod. nav. — Istituzione del servizio di pilotaggio
Testo dell'articolo
Art. 86. Istituzione del servizio di pilotaggio
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 86 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
