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Art. 86 cod. nav. — Istituzione del servizio di pilotaggio

Testo dell'articolo

Art. 86. Istituzione del servizio di pilotaggio

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.

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Avv. Federico Papa
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