Art. 81 cod. nav. — Altre attribuzioni di polizia
Testo dell'articolo
Art. 81. Altre attribuzioni di polizia
Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'[articolo 59](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-59) del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza [modificato] .
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