Art. 696 cod. nav. — Opere di pubblico interesse
Testo dell'articolo
Art. 696. Opere di pubblico interesse
La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione [modificato] ed all'ampliamento di aeroporti [modificato] e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
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