Art. 68 cod. nav. — Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti
Testo dell'articolo
Art. 68. Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti
Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.
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